Care amiche di Contabilitàdonna,
oggi trattiamo di un tema di cui ci domandate spesso: comprare, ristrutturare e rivendere una casa è attività d’impresa?
Capita spesso che un soggetto privato (non un imprenditore) ponga in essere una vera e propria operazione immobiliare, costruendo uno o più fabbricati e vendendoli, oppure ristrutturandoli o ampliandoli per una successiva vendita.
Queste operazioni come devono essere inquadrate? Tutto sta nel capire se si possono “incasellare” i redditi ottenuti:
- Tra i redditi di impresa, di cui all’art. 55 del TUIR, oppure
- Tra i redditi diversi di derivazione immobiliare, cui all’art. 67 co.1 lett. b) del TUIR.
La distinzione tra attività di impresa o attività non professionale e non abituale (reddito diverso) non è legata a parametri normativi definiti, quindi il confine è abbastanza difficile da individuare. Parliamo del caso più frequente:
Reddito generato dalla vendita di unità immobiliari ristrutturate
Il caso “classico“ è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 426 del 24 ottobre 2019 e dalla Cassazione nella sentenza n. 36992 del 16 dicembre 2022.
In linea generale, se un privato acquista una casa, la ristruttura, ricava appartamenti che vende a terzi, il tutto si può considerare attività d’impresa ed è dunque soggetta al pagamento di Irpef, IRAP e IVA.
Ma anche per un solo affare? Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la qualifica di imprenditore può essere attribuita anche a chi semplicemente utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi.
L’esercizio dell’impresa, inoltre, può esaurirsi anche con un singolo affare in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che comporta.
Ovviamente ogni caso è a sé e presenta varie specificità, ma prima di investire è meglio informarsi sugli obblighi fiscali… per evitare brutte sorprese!
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