Consulente, avvocata, commercialista, notaia, psicologa, architetta: se eserciti una professione regolamentata e stai crescendo, prima o poi ti troverai davanti a un bivio. Continuare da sola con la tua partita IVA individuale? Unirti ad altre colleghe in uno studio associato? Oppure fare il salto verso una vera e propria società tra professionisti (STP)? Non esiste una risposta valida per tutte: dipende da dove sei nel tuo percorso professionale, da quanto vuoi crescere e da quanto peso vuoi dare alla tutela del tuo patrimonio personale. Vediamo le tre strade nel dettaglio.
1. Partita IVA individuale: la strada più semplice
È il punto di partenza per la maggior parte delle libere professioniste. Fatturi a titolo personale, gestisci in autonomia clienti e organizzazione, e il tuo reddito è tassato come reddito di lavoro autonomo con IRPEF progressiva (o con l’imposta sostitutiva del forfettario, se rientri nei requisiti).
Vantaggi: massima libertà decisionale, adempimenti contabili più semplici, nessun vincolo con altri soci.
Limiti: responsabilità patrimoniale illimitata (rispondi con tutto il tuo patrimonio personale dei debiti professionali), difficoltà a “fare massa critica” — condividere costi, competenze, clienti — con altre professioniste, minore capacità di crescita strutturale.
2. Studio associato: unire le forze restando persone fisiche
Lo studio associato nasce quando due o più professioniste decidono di condividere spazi, strumenti e organizzazione, mantenendo ciascuna un rapporto diretto con i propri clienti. Non è una società in senso tecnico: non ha personalità giuridica propria, e il reddito prodotto viene attribuito e tassato direttamente in capo a ciascuna associata, con IRPEF progressiva, in base alla propria quota.
Vantaggi: condivisione di costi (affitto, segreteria, strumenti), maggiore forza commerciale nello studio nel suo complesso, struttura semplice da costituire.
Limiti: ogni associata risponde con il proprio patrimonio personale dei debiti dello studio (responsabilità illimitata), e la governance è meno strutturata rispetto a una vera società — le decisioni si basano su un rapporto di parità tra le associate, senza gli strumenti di un vero e proprio statuto societario.
3. STP: la società tra professionisti
La STP (Società tra Professionisti), introdotta dalla legge 183/2011, permette a professioniste iscritte a un Ordine o Collegio di esercitare la propria attività in forma di vera e propria società: può essere costituita come società di persone (Snc, Sas), società semplice o società di capitali (Srl, Spa). È una struttura più recente ma sempre più diffusa, perché supera il vecchio divieto di “fare impresa” nelle professioni regolamentate.
I vantaggi principali
– Personalità giuridica distinta: se costituita come società di capitali, la STP può offrire responsabilità limitata alle socie, che rispondono dei debiti solo con il capitale conferito, non con il patrimonio personale.
– Struttura più solida verso clienti, banche e possibili finanziatori: una società con bilancio proprio comunica maggiore stabilità rispetto a uno studio associato.
– Possibilità di soci di capitale, oltre alle professioniste: la STP può ammettere anche investitori non professionisti (pur restando la maggioranza — almeno due terzi tra soci professionisti e capitale — in capo alle socie iscritte all’albo), facilitando l’accesso a risorse per crescere.
– Regime fiscale della società: se costituita come Srl, la STP paga IRES al 24% sull’utile, mentre le socie tassano personalmente i compensi percepiti per l’attività svolta (con IRPEF) e gli eventuali dividendi distribuiti (con ritenuta del 26%). Questo apre a possibilità di pianificazione fiscale che una partita IVA individuale non ha.
Limiti da considerare: costi di costituzione e gestione più alti (atto notarile, iscrizione al Registro Imprese e all’albo professionale, contabilità ordinaria), maggiore complessità amministrativa, necessità di rispettare requisiti specifici di governance (quote riservate alle professioniste, iscrizione in sezione speciale dell’albo).
Un professionista o una professionista socia di STP può comunque continuare a esercitare anche individualmente, mantenendo la propria partita IVA: il divieto normativo riguarda solo la partecipazione contemporanea a più STP, non la doppia attività individuale più societaria.
Come orientarsi nella scelta
Non c’è una forma “migliore in assoluto”: c’è quella più adatta al momento che stai vivendo. Se sei all’inizio della carriera o lavori prevalentemente da sola, la partita IVA individuale resta la scelta più semplice e flessibile. Se stai già collaborando stabilmente con altre colleghe e volete condividere risorse senza una struttura troppo rigida, lo studio associato è un passo intermedio naturale. Se invece lo studio è cresciuto, hai bisogno di proteggere il tuo patrimonio personale, vuoi accedere a finanziamenti o stai pensando a un passaggio generazionale strutturato, la STP merita una valutazione seria — anche perché oggi, in alcuni casi, la trasformazione da studio associato a STP può avvenire in neutralità fiscale, cioè senza tassazione immediata sulle plusvalenze generate dal conferimento dell’attività.
Le regole su STP, studi associati e casse professionali evolvono nel tempo. Prima di scegliere confrontati con una commercialista: lo staff di Contabilitàdonna.it è a tua disposizione!
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