Il “rientro dei cervelli” è una particolare agevolazione fiscale – in vigore immutata nel 2024 – che prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia per un periodo (di base) di sei anni.
Nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 5, gli emolumenti percepiti concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 10% del loro ammontare e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell’Irap (riguardo ai lavoratori dipendenti, l’agevolazione Irap spetta ai sostituti d’imposta che erogano le retribuzioni).
Di quale detassazione si parla
Per i docenti e i ricercatori trasferiti in Italia, la detassazione è estesa:
- a 8 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con un figlio minorenne o a carico oppure divenuti proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti
- a 11 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con almeno due figli minorenni o a carico
- a 13 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con almeno tre figli minorenni o a carico
L’agevolazione del 90%
Si tratta dell’esclusione del 90% degli emolumenti percepiti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente / autonomo ai fini IRPEF. L’agevolazione, quindi, riguarda i redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento di attività di docenza e ricerca.
Il reddito così determinato concorrerà alla formazione del reddito complessivo solamente per il 10% del suo valore e su questa base imponibile si applicheranno i criteri ordinari di tassazione ai fini IRPEF, deducendo oneri deducibili o detraibili.
A chi è dedicata l’agevolazione
Può accedere al regime agevolato chi svolge attività di docenza e ricerca in Italia e possiede i seguenti requisiti:
- ha un titolo di studio universitario o a esso equiparato
- è stato residente all’estero non in maniera occasionale
- ha svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università
- acquisisce la residenza fiscale in Italia, mantenendola per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione (in caso di ritrasferimento all’estero, il beneficio viene meno dal periodo d’imposta in cui si perde la residenza fiscale in Italia).
Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
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