Il disegno di legge di Bilancio 2027, appena trasmesso alla Camera per l’esame parlamentare, interviene sul regime forfettario delle partite IVA con modifiche che meritano attenzione. Le misure sono contenute nell’articolo 9, commi 2 e 3, dedicato alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime. Si tratta, al momento, di disposizioni in forma di disegno di legge, e il loro testo può cambiare durante l’iter di approvazione.
La norma agisce sul testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e ritocca i limiti che decidono sia l’accesso al regime agevolato sia la sua cessazione.
Il limite ordinario sale a 100.000 euro
La prima novità è l’innalzamento della soglia ordinaria di ricavi e compensi. Con l’articolo 9, comma 2, lettera a), viene inserito un nuovo comma 1-bis nell’articolo 232 del testo unico, che porta a 100.000 euro il limite valido per le imposte sui redditi e per le addizionali regionali e comunali. Fino a oggi il tetto era fissato a 85.000 euro. Il comma 2, lettera b), completa l’intervento con una modifica di coordinamento all’articolo 235, comma 2, lettera c).
Due soglie di uscita, a seconda dell’imposta
Il cambiamento più rilevante riguarda le condizioni per uscire dal regime. L’articolo 9, comma 2, lettera c), riscrive il secondo periodo dell’articolo 238, comma 1, e stabilisce che il regime forfettario cessa già dall’anno in cui i ricavi o i compensi percepiti superano determinati importi. Quegli importi, però, non sono più uguali per tutte le imposte. Ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, la soglia di uscita immediata è di 115.000 euro. Ai fini dell’IVA resta invece a 100.000 euro.
Ne nasce una fascia intermedia, quella di chi incassa tra i 100.000 e i 115.000 euro. Per questi contribuenti il testo prevede il superamento del limite nell’anno ai fini IVA, mentre per le imposte sui redditi la soglia di cessazione non risulta ancora superata. Il disegno di legge non chiarisce nel dettaglio come le due discipline debbano coordinarsi nella pratica, e il punto richiederà una lettura attenta.
Il tetto per i redditi da lavoro dipendente
L’articolo 9, comma 3, introduce un’ulteriore modifica che riguarda i redditi da lavoro dipendente e assimilati. Per il solo anno 2027 il limite previsto dall’articolo 233, comma 1, lettera f), del testo unico viene portato a 35.000 euro. La soglia incide sull’accesso e sulla permanenza nel regime secondo le condizioni previste dalla disciplina di riferimento. A differenza degli interventi sui ricavi e sui compensi, questa previsione indica espressamente l’anno 2027 come periodo di applicazione.
Il quadro riassuntivo
Con le norme proposte, il limite ordinario di ricavi e compensi passa a 100.000 euro. La cessazione nell’anno scatta oltre i 115.000 euro per le imposte sui redditi e oltre i 100.000 euro per l’IVA. Il limite dei redditi da lavoro dipendente e assimilati sale a 35.000 euro per il 2027.
Cosa conviene verificare
Per i titolari di partita IVA, le novità impongono una valutazione attenta dei ricavi e dei compensi percepiti. Il punto più delicato è la differenza tra le due soglie di cessazione. Chi si colloca tra 100.000 e 115.000 euro dovrà considerare separatamente gli effetti della disciplina IVA e di quella sulle imposte dirette, senza dare per scontato che le regole applicative coincidano. Resta inoltre da seguire il percorso parlamentare del provvedimento, per capire se saranno introdotte modifiche o chiarimenti.
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