Fisco

REGIME FISCALE PER ISTRUTTRICI SPORTIVE / PERSONAL TRAINERS

ISTRUTTRICI SPORTIVE E PERSONAL TRAINERS: INQUADRAMENTO FISCALE

Il mondo dello sport è particolarmente articolato dal punto di vista delle figure professionaliche in esso vi operano. Oltre al grande interesse che suscita a livello agonistico e per la passione che annualmente coinvolge un numero considerevole di persone, sono tante Donne coloro che lavorano all’interno di questo settore e aspirano a farlo in maniera sempre più stabile e continuativa.

Parliamo delle istruttrici sportive e delle personal trainers, volendo approfondire la loro situazione tributaria, chiarendo quale possano essere i vari regimi fiscali disponibili.

E di conseguenza quali scegliere.

Inquadrare adeguatamente la professione delle istruttrici sportive e delle personal trainers non è facile.
In questi ultimi anni anche la giurisprudenza non ha avuto un orientamento univoco.

L’inquadramento fiscale

Anche in virtù delle particolarità che le ASD e le SSD hanno dal punto di vista fiscale e tributario, è opportuno definire l’inquadramento che le istruttrici sportive e delle personal trainers  può adottare. Ne esistono diversi:

  • prestazione occasionale-,
  • partita IVA.

Tale inquadramento fiscale è importante soprattutto per coloro che intraprendono la carriera da istruttrici sportive e personal trainers all’interno del mondo dello sport. Ogni regime fiscale ha i suoi obblighi e le sue peculiarità, che è doveroso conoscere per capirne le differenze e quali sono le conseguenze sui propri guadagni.

Le prestazioni occasionali

Uno dei principali accordi che spesso intercorrono tra le istruttrici sportive / personal trainers e le varie associazioni è quello della prestazione occasionale, disciplinato dall’articolo 67 (primo comma, lettera m) del Testo unico delle imposte sui redditi, nella sezione sui Redditi diversi. Questo articolo stabilisce che sono da considerare come reddito “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici  / direttrici artistiche ed ai collaboratori tecnici / collaboratrici tecniche per prestazioni di natura non professionale”. Tali redditi devono essere erogati per le istruttrici sportive / personal trainers che svolgono “attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.” Questo tipo di inquadramento è da applicare a coloro che non hanno un contratto di subordinazione con l’associazione o la società sportiva per la quale lavorano.

La partita IVA

Quella della partita IVA rimane ad oggi la soluzione fiscale migliore e più chiara sia per le associazioni e le società sportive che per le istruttrici sportive / personal trainers. Anche chi opera nel settore dello sport può aderire al regime forfettario, con un coefficiente di redditività del 78% e un tetto massimo di ricavi annui che ammonta a 65000€.

Il contratto

La sottoscrizione di un contratto per la collaborazione sportiva è molto semplice e non richiede particolari vincoli o requisiti. La legge prevede che la società sportiva comunichi l’inizio e la fine del rapporto di collaborazione e rilasci l’apposita certificazione con tutti i compensi sportivi che l’istruttrice / personal trainer ha percepito durante l’anno solare. Tali compensi, se di importo minore a 10000€ annui, non formano un reddito tassabile. Anche i rimborsi spese (purché siano documentabili) relativi all’alloggio, al vitto e agli spostamenti che le istruttrici sportive / personal trainers devono sostenere in occasione di prestazioni da svolgere fuori dal territorio del comune di appartenenza del centro sportivo, non contribuiscono a formare il reddito tassabile.

Per quanto l’accordo tra le parti è molto semplice e poco vincolante dal punto di vista legale, il consiglio è quello di redigere una lettera d’incarico nella quale specificare le varie componenti dell’accordo. Tra gli elementi da inserire si suggerisce di indicare quelli relativi al tipo di attività prevista, alle responsabilità dell’istruttore e al compenso pattuito. Va inoltre ricordato che il compenso può essere modificato e rivisto dalle parti in qualsiasi momento.

I vincoli di subordinazione

Come detto nei confronti delle istruttrici / personal trainers non devono intercorrere vincoli di subordinazione. Questo significa che ogni allenatrice può svolgere liberamente le ore di lezione previste. Parallelamente ogni istruttrice / personal trainer ha la facoltà di svolgere anche incarichi presso altre associazioni o società sportive dilettantistiche.

Istruttrici sportive / personal trainers: aprire Partita Iva

Per le istruttrici / personal trainers, il Codice Ateco da scegliere è il 85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi, in cui sono inclusi:

– formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera)
– centri e campi scuola per la formazione sportiva
– corsi di ginnastica, nuoto, arti marziali, di yoga
– corsi o scuole di equitazione
– istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi
– corsi di giochi di carte (esempio bridge)

Aprire Partita Iva per istruttrici sportive / personal trainers in Regime Forfettario o Semplificato: le principali differenze

La scelta di quale Regime fiscale adottare per le istruttrici / personal trainers potrebbe essere tra Forfettario o Semplificato.
Non sempre risulta una scelta semplice, perché si hanno vari dubbi ed indecisioni.

Regime forfettario:

  • Requisiti di accesso: non devi superare i 65.000 euro di ricavi e non devi rientrare in nessuna causa di esclusione;
  • Il reddito imponibile è la base sulla quale si calcolano imposte e contributi da versare. Nel Regime Forfettario, il reddito imponibile si ottiene dall’applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti. E’ sul reddito imponibile così ottenuto che si calcolano l’imposta sostitutiva e i contributi.
  • L’imposta è un tributo che prevede il prelevamento coattivo di denaro ad un soggetto per il finanziamento della spesa pubblica in generale. Lo Stato impone il pagamento delle imposte in forza della sovranità riconosciutagli dalla legge. L’imposta presenta alcuni elementi essenziali come: Un’unica imposta, l’imposta sostitutiva del 15% (che può scendere al 5% );
  • Vantaggi: adottando questo Regime fiscale, avrai delle agevolazioni fiscali e contabili, tra cui l’esonero dalla fatturazione elettronica, dall’invio dello Spesometro (Strumento introdotto per combattere l’evasione fiscale che prevede l’obbligo di comunicare tutte le operazioni che contengono un ammontare di Iva superiore ai 3.000 Euro).

Ad attività avviata da almeno un anno, le scadenze per il versamento delle imposte (da pagare con modulo F24) per il regime Iva forfettario sono le seguenti:

  • 30 giugno: in tale data dovrà essere saldato l’eventuale debito nei confronti dell’erario per l’anno precedente e dovrà essere altresì versato il 40%, a titolo di acconto, per l’anno in corso;
  • 30 novembre, in questa data dovrà essere versato il 60% a saldo dell’anno in corso.

In pari date dovranno essere versati anche i contributi INPS.

Regime semplificato:

  • Requisiti di accesso: non devi superare i 400.000 euro di ricavi se vendi servizi, e i 700.000 euro se svolgi un altro tipo di attività;
  • Reddito. Insieme delle entrate conseguite da un soggetto in un determinato periodo di tempo – in genere coincidente con l’anno solare – a seguito dell’esercizio di un’attività, del godimento di un bene o dell’effettuazione di una operazione imponibile: si determina andando a sottrarre i costi sostenuti durante l’anno ai ricavi , come ristrutturazione, figli a carico, spese mediche, ecc;
  • Imposta: sul reddito imponibile si verseranno le imposte “tradizionali”, come IRPEF, IRAP, addizionali, ecc.

Alla luce di quanto visto, per chi inizia una nuova attività come Istruttrice sportiva / Personal Trainer, è consigliabile (ovviamente nel caso in cui ne sussistano tutti i requisiti) la scelta del regime Iva forfettario.
Abbiamo infatti visto come tale scelta comporti, attraverso una sensibile riduzione di costi per tasse e contributi previdenziali, un carico complessivo di costi derivanti da contributi INPS e tasse di circa il 25% rispetto al fatturato.

Un capitolo a parte e relativo ai contributi della Gestione Separata Inps (EX EMPALS)

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