Una PROMOTRICE FINANZIARIA è la persona che, in qualità di dipendente, agente o mandataria, esercita professionalmente l’offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento, con l’obbligo di instaurare un rapporto esclusivo con un solo intermediario abilitato all’offerta fuori sede (Banca, SIM, SGR, etc).
La figura della promotrice finanziaria è disciplinata dal Testo Unico dell’intermediazione finanziaria (Tuf).
In Italia, la normativa prevede che la qualifica professionale da Promotrice o Consulente Finanziaria si ottenga superando un esame, indetto annualmente dall’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei/ delle Consulenti Finanziari). Ci sono sessioni ogni mese in 4 sedi: Roma, Milano, Venezia, Palermo. Per prendere parte all’esame è necessario avere almeno un diploma di istruzione secondaria superiore (o un titolo di grado superiore). Le materie su cui verte la prova d’esame sono indicate nel Bando d’esame.
Il superamento dell’esame determina l’iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari. Una volta ottenuto questo requisito, potrai aprire la tua Partita Iva da Consulente Finanziario.
In linea generale, si può dire che una consulente finanziaria si propone di prestare delle consulenze a chiunque si mostrasse interessato ad investire denaro nonché richiedesse maggiori dettagli in merito ad un prestito o ad un mutuo.
In altre parole, di solito, chi ricorre ad una consulente finanziaria non vuole porre in affidamento il proprio denaro ad un intermediario; è per questo che, quella in esame, è divenuta una professione in forte ascesa: tutela i risparmiatori aiutandoli a conseguire i loro obiettivi.
Quasi sempre questo lavoro di consulenza può essere svolto in assoluta autonomia.
Nel momento in cui decide di aprire la Partita Iva come PROMNOTRICI O CONSULENTI FINANZIARIE, e’ necessario:
- Compilare l’apposito modulo di inizio attività presso l’Agenzia delle entrate;
- Scegliere il Codice Ateco che qualifica la tua professione.
Per le Promotrici finanziarie, il Codice ATECO è il seguente:
66.19.21 – Promotori finanziari
Il promotore finanziario per qualificarsi come imprenditrice individuale, deve eseguire una serie di adempimenti, tra i quali, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività:
- Iscrizione nel Registro delle imprese, sezione ordinaria presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione è iscritta l’impresa;
- Richiesta di attribuzione del numero di partita Iva all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice attività “66.19.2 – Attività di promotori e mediatori finanziari“;
- Iscrizione alla Gestione commercianti dell’Inps
L’attività caratteristica del promotore finanziario è, ai fini Iva, esente, sotto un duplice profilo:
- Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4 del DPR n. 633/72, sono esenti Iva le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli e strumenti finanziari; l’esenzione si rende applicabile proprio per le specifiche operazioni elencate nella norma;
- Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 9 del DPR n. 633/72, sono esenti Iva anche le operazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative ai medesimi titoli, in quanto seguono il medesimo trattamento fiscale previsto per le operazioni cui si riferiscono.
Infine, ma non passaggio meno importante, e’ necessario scegliere il Regime fiscale piu’ adatto
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