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MEF Sospensioni, proroghe e rinvii

Con i decreti-legge “Cura Italia”, “Liquidità”, “Rilancio” ed “Agosto”, il Governo ha adottato una serie di misure fiscali tese a sostenere l’economia italiana. Di seguito si evidenziano le misure fiscali più significative

Sospensioni, proroghe e rinvii

Sospensione versamenti per imprese e professionisti dei settori più colpiti: per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi sono stati sospesi i versamenti dei contributi e delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati di marzo ed aprile 2020 per lavoratori dipendenti ed è stato previsto che i versamenti riprendano il 16 settembre 2020. Tali versamenti possono essere effettuati, in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi o in un massimo di quattro rate mensili di pari importo; in alternativa, come previsto dal DL. Agosto, l’importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante importo, pari al 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021. I settori interessati sono, tra gli altri: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

Sospensione versamenti per imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro: per le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta 2019 sono sospesi i versamenti di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali; all’IVA; ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Tali versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre in un’unica soluzione, o mediante rateizzazione fino a 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre; in alternativa, come previsto dal DL Agosto, per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 e per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021.

Sospensione versamenti per imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro: per le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi periodo d’imposta 2019 sono sospesi i versamenti di aprile e di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali; all’IVA; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Tali versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fino a 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020; in alternativa, come previsto dal DL. Agosto, per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 e per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021.

Sospensione versamenti per imprese e professionisti con ricavi/compensi inferiori a 2 milioni euro: sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte per lavoro dipendente / assimilato, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale; relativi all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; in alternativa, le imposte sospese sono versate per un importo pari al 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 e per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021.

Sospensione versamenti per i lavoratori autonomi e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019: non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. In particolare, si prevede per i predetti soggetti la possibilità di versare le ritenute d’acconto, oggetto della sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre ovvero, mediante rateizzazione, fino a un massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. In alternativa, come previsto dal DL Agosto è altresì consentito versare un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre o, in alternativa, in quattro rate mensili di pari importo a partire da settembre. Il restante importo, pari al 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.

Rinvio dei versamenti per i contribuenti Isa e forfettari: viene disposto il rinvio dei versamenti per i contribuenti Isa e forfettari che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: per questi il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap è prorogato al 30 aprile 2021. Per i periodi di imposta 2020 e 2021 la normativa in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) è stata modificata per tenere conto degli effetti correlati all’emergenza sanitaria.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta: sono sospesi fino al 16 settembre i termini per i versamenti delle somme dovute in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, compresi i versamenti rateali.

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione: sancita la cumulabilità della sospensione dei termini processuali con la sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Proroga dei termini agevolazioni prima casa: i termini concernenti l’agevolazione prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, al fine di non far decadere dal beneficio il contribuente.

Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo: sospesa, per tutto il 2020, l’applicazione della norma secondo la quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo.

Sospensioni dei pignoramenti sullo stipendio/pensione: fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione relativi a stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Sospensione delle verifiche di inadempienza: sospese fino al 15 ottobre 2020 le verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. Le verifiche già effettuate restano prive di effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020), l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento.

Sospensione dei versamenti derivanti dai carichi affidati all’agente della riscossione: sospesi fino al 15 ottobre i versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e dunque entro il 30 novembre 2020. La decadenza dai piani di rateizzazione già in essere o che verranno concessi per richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, si determina in caso di mancato pagamento di dieci rate anziché cinque.

Sospensione dei termini per le attività di riscossione di Agenzia delle Entrate Riscossione: Sospese fino al 15 ottobre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione.

Rimessione in termini e sospensione pagamenti per importi richiesti a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni: Si differiscono al 16 settembre i termini di versamento (anche rateali) degli avvisi bonari scadenti tra 8 marzo 2020-31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre in unica soluzione o in quattro rate mensili a partire dal mese di settembre.

Proroga dei certificati di regolarità fiscale (DURF): I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020. La proroga riguarda i certificati che consentono a imprese e committenti di non applicare il meccanismo di controlli sulle ritenute.

Rinvio entrata in vigore della Plastic tax e della Sugar Tax: viene spostata l’entrata in vigore delle due imposte al 1° gennaio 2021.

Rinvio di misure in materia di accise, diritti doganali e tabacchi: proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni antifrode per gli operatori di minori dimensioni; i pagamenti dell’accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020 sono considerati regolari se effettuati entro la data del 25 maggio 2020; viene prorogato di 60 giorni il termine per il pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2020; la scadenza del pagamento delle imposte (accisa e IVA) su tabacchi lavorati ed assimilati, e tabacchi da inalazione senza combustione e dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e prodotti accessori, dovute per i mesi di aprile e maggio, è stata rinviata al 31 ottobre 2020.

Riduzione e rinvio versamento acconto accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica: le rate di acconto mensili dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, relative ai mesi da maggio a settembre 2020, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente. L’eventuale versamento a conguaglio potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro le normali scadenze fissate dal testo unico delle accise, vale a dire entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica, oppure, in alternativa, essere ripartito in dieci rate mensili di pari importo, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021.

Riduzione e rinvio versamenti dell’accisa sui prodotti energetici: per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020, i soggetti obbligati al pagamento del tributo possono effettuare, entro le previste scadenze e a titolo di acconto, i pagamenti nella misura dell’80% delle somme dovute. La restante parte sarà versata cumulativamente entro il 16 novembre 2020. Viene anche prevista la possibilità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici.

Rinvio al 1° gennaio 2021 della procedura di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: viene rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

Rinvio entrata in vigore regime per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e della lotteria degli scontrini: sospensione delle sanzioni fino al 1° gennaio 2021 in caso di ritardo nell’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri. In sostanza, è rinviato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 il regime transitorio per la memorizzazione dei corrispettivi per i soggetti con volume d’affari fino a 400.000 euro. Come conseguenza della proroga per la trasmissione telematica dei corrispettivi, rinviato al 1° gennaio 2021 l’avvio della lotteria degli scontrini.

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