L’apertura della Partita IVA e’ una soluzione per le PSICOLOGHE che desiderino mettersi in proprio ed avviare uno studio di psicologia
Per le psicologhe, il Codice da utilizzare è: 86.90.30, ovvero “attività svolta da psicologhe”.
NOVITA’ FISCALI 2021 PER PSICOLOGHE
Cambiano le condizioni di detraibilità fiscale delle spese sanitarie .
A partire dalla dichiarazione dei redditi 2021, ovvero dei redditi e delle spese imputabili al 2020, le clienti / i clienti delle PSICOLOGHE potranno effettuare il 19% di detrazione IRPEF solo e soltanto per le SPESE TRACCIABILI, ovvero solo per le prestazioni sanitarie che hanno pagato con bancomat, carte di credito e/o bonifici bancari o postali.
Tessera Sanitaria
Sul fronte Tessera Sanitaria, diverse importanti novità
Fatture 2021 . Per le fatture di prestazioni sanitarie che si emetteranno a partire dal 1° Gennaio 2021, e’ necessario effettuarne l’invio al Sistema Tessera Sanitaria semestralmente con scadenza 31 luglio / 31 gennaio .
Dal 2022 diventa mensile
In aggiunta a ciò, in fase di trasmissione delle fatture 2021 e’ richiesto inoltre di includere questi ulteriori dati:
- il tipo di documento fiscale della / del cliente
- la modalità di pagamento adottata dalla / dal cliente, che potrà essere di due tipi: SI (pagamento tracciato) o NO (contanti).
- l’eventuale opposizione da parte della / del cliente di messa a disposizione dei propri dati all’Agenzia delle Entrate. Laddove la / il cliente esercitasse il Diritto di opposizione, i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria NON includeranno il codice fiscale del cliente.
Vale la pena sottolineare che la norma prevede 100,00€ di SANZIONE per ciascuna fattura che non venga trasmessa o che contenga errori di compilazione
Regime Forfettario
La Legge di Bilancio 2020 ha infine introdotto alcuni accorgimenti per rimanere e/o entrare nel Regime Forfettario. Sarà infatti possibile continuare ad applicare il regime agevolato se nel periodo di imposta precedente sono stati realizzati ricavi o compensi realizzati non superiori a € 65.000.
Tuttavia viene introdotto un limite relativo alla possibilità di cumulare il regime forfettario con il lavoro dipendente: in particolare il regime agevolato potrà essere applicato da chi nell’anno precedente ha conseguito un reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non superiore a € 30.000.
Inoltre per continuare ad applicare il Regime Forfetario non si dovranno sostenere spese superiori a € 20.000 per lavori accessori, lavoratori dipendenti e/o collaboratori.
Emendamenti al Decreto fiscale sulla Fatturazione elettronica
La Commissione finanze del Senato ha approvato alcuni emendamenti al Decreto fiscale. Saranno certamente esentati dall’obbligo di fatturazione elettronica per l’anno 2019 le seguenti due categorie:
- società sportive dilettantistiche che non abbiano incassato proventi oltre 65mila euro,
- partite IVA aderenti al regime forfettario.
Esenzione delle fatture sottoposte a Sistema Tessera Sanitaria
In particolare, l’emendamento 10.0.100, propone di inserire l’Art.10-bis, che regolerebbe l‘esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d’imposta 2019 – per i soggetti tenuti all‘invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
«Art. 10-bis. (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) 1. Per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.»
ATTENZIONE: l’art.10-bis afferma che l’esenzione dalla fatturazione elettronica è riservata agli operatori sanitari sottoposti a Sistema Tessera Sanitaria (quindi anche le psicologhe), ma SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per le fatture trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria
Le psicologhe hanno quindi obbligo di Fatturazione elettronica?
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda le prestazioni di psicologia svolte come collaborazione professionale presso altri studi
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