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FAMILY ACT : AGEVOLAZIONI PER LE DONNE

Segnaliamo le piu’ importanti agevolazioni indicate nel “FAMILY ACT”


Assegno universale 

L’assegno è attribuito indistintamente in una quota base a tutti nuclei familiari con uno o più figli, cui viene aggiunta una quota variabile determinata per scaglioni dall’indicatore ISEE. Nella determinazione dell’importo dell’assegno si tiene conto anche dell’età dei figli a carico.

Ma guardiamo nel dettaglio:

– ha un importo minimo per tutti i nuclei familiari con uno o più figlie o figli, cui viene aggiunta una quota variabile determinata per scaglioni dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

 viene erogato mensilmente con denaro o col riconoscimento di un credito fiscale

– è attribuito per ciascun figlia o figlio, fino ai diciotto anni di età

– in caso di figlia o figlio successivo al secondo, l’importo dell’assegno universale è maggiorato del venti per cento;

– l’assegno universale è riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

– l’assegno non concorre a formare il reddito complessivo;

– l’assegno non rileva per il calcolo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di welfare

– nell’erogazione si tiene conto dell’età dei figli a carico;

– l’assegno è incrementato per ciascun figlia o figlio con disabilità.

Incentivi al lavoro femminile

Un articolo ad hoc è stato introdotto per le donne, le mamme, le più svantaggiate, quelle che il più delle volte pagano un prezzo altissimo alla nascita di un figlio, fino all’abbandono del posto di lavoro.

Introduce l’indennità integrativa del 30% della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall’Inps, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio; la deducibilità delle spese per le baby-sittertenendo conto dell’Isee; la modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratrice nei giorni di astensione nel caso di malattia del figlio; forme incentivanti per i datori di lavoro che stabiliscono modalità di lavoro flessibile; prevede inoltre che ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni sia riconosciuto il lavoro agile; una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per l’avvio delle nuove imprese start up femminili e l’accompagnamento per i primi due anni.

Congedo parentale

Si stabilisce un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio.

Prevede inoltre un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio e che il diritto al congedo sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore.

Previsto un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell’arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli;

prevista l’introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell’ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore

Contributi per nido e asili

Nell’ambito del riordino delle misure di sostegno per i figli a carico che i decreti legislativi dovranno attuare, ci sono innanzitutto interventi di sostegno, con contributi che possono coprire anche l’intero ammontare delle rette degli asili nido, dei micronidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia.

Aiuti anche per figli maggiorenni 

Mediante detrazioni fiscali delle spese sostenute, il disegno di legge prevede anche un sostegno per l’acquisto di libri universitari per ogni figlio maggiorenne a carico, iscritto all’università, che non goda di altre forme di sostegno per l’acquisto di testi universitari;

per le spese sostenute relativamente alle gite scolasticheall’iscrizione o abbonamento ad associazioni sportive e i corsi di lingua, arte e musica;

per le spese relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario;

il sostegno alle giovani coppie, composte da entrambi i soggetti di età non superiore a 35 anni, mediante agevolazioni fiscali, per l’affitto della prima casa. 

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