E’ arrivata la conferma dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate nonché per le trasformazioni dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge di bilancio 2021.
L’articolo 1, comma 16, della legge di bilancio 2021, ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Esonero contributivo per assunzione donne svantaggiate: il requisito di “svantaggio”
L’incentivo è previsto per: le assunzioni a tempo determinato; le assunzioni a tempo indeterminato; le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. E’ stato inoltre chiarito che il requisito di “svantaggio” della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione. Si ribadisce, come già previsto nella circolare n. 32/2021, che l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.