Il «Collegato» alla legge di bilancio 2020 ha disposto un progressivo abbassamento dell’utilizzo del denaro contante. In particolare a partire dal 01 gennaio 2022 sarà applicato il nuovo limite di 999,99 euro. Tale limite si applica anche al trasferimento:
- Di libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- Di titoli al portatore in euro o valuta estera.
Il frazionamento dei pagamenti
Secondo la Circolare Ministeriale MEF n. 2/2012 è vietato anche suddividere “ARTIFICIOSAMENTE” un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.
Se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000 euro dipende invece da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni, in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in questione. Resta impregiudicato il potere discrezionale dell’autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie se il disposto normativo è stato violato.
Gli assegni
Gli assegni (bancari, postali o circolari) possono essere emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro esclusivamente indicando:
- Il nome o la ragione sociale del beneficiario
- La clausola di NON TRASFERIBILITA’
Prelievi e versamenti
Le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante non sono configurabili come trasferimento tra soggetti diversi e pertanto:
non concretizzano in automatico violazione e non comportano obbligo di segnalazione da parte del
professionista.
Il pagamento delle retribuzioni
DAL 01/07/2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa attraverso una banca o ufficio postale attraverso uno dei seguenti mezzi:
- Bonifico con IBAN indicato dal lavoratore
- Strumenti di pagamento Elettronico
- Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore
Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000.
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 01/01/2022 la sanzione minima sarà abbassata ad euro 1.000.
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