Con il «Decreto Legislativo Accertamento» approvato dal Consiglio dei Ministri viene introdotto e regolamentato il c.d CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB).
Il Concordato preventivo biennale, destinato a imprese e lavoratori autonomi, è quel nuovo strumento con cui il Legislatore vuole instaurare un rapporto collaborativo tra Fisco e contribuenti. Il concordato preventivo biennale consentirà ai contribuenti partite Iva e società, di minori dimensioni, che applicano gli ISA (ed anche ai forfettari) di accordarsi con il Fisco in relazione al reddito da dichiarare e quindi alle imposte da versare. L’obiettivo dichiarato da parte dell’Amministrazione finanziaria è di intensificare le attività di controllo nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al Concordato.
In cosa consiste il Concordato preventivo biennale
L’Amministrazione Finanziaria formula una proposta di concordato per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio di impresa arte e professione rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Eventuali maggiori o minori redditi effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini redditi/Irap/previdenziali.
Chi può accedere al Concordato preventivo biennale
Con l’ultima modifica apportata al decreto, possono accedere al CPB i contribuenti:
- In regime forfettario
- In regime normale con attività soggetta ad ISA
- In assenza/estinzione di debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 entro il termine di accettazione della proposta
Cause di esclusione dal CPB
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- Mancata presentazione del Modello Redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti, in presenza di obbligo di effettuare tale adempimento;
- Condanna per reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti.
Accettazione del Concordato
Una volta ricevuta la proposta di concordato da parte dell’Agenzia delle Entrate il contribuente ha la facoltà di accettarla o rifiutarla. Il primo anno di applicazione l’adesione alla proposta andrà effettuata entro il 31 luglio 2024.
Gli effetti:
- Il contribuente è tenuto a dichiarare gli importi concordati nei Mod. Redditi e Irap relativi ai periodi oggetto della proposta.
- L’accettazione obbliga al rispetto del concordato anche i rispettivi soci e associati
- L’Agenzia delle Entrate provvede con immediata iscrizione a ruolo delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato
L’adesione al CPB obbliga in ogni caso i contribuenti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, alla comunicazione dei dati mediante presentazione dei modello ISA. Il CPB non produce effetti ai fini iva (che mantiene gli ordinari adempimenti).
L’indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato impedisce l’accesso al concordato stesso. Decorso il biennio l’Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo alla quale il contribuente può decidere di aderire.
Benefici premiali del Concordato
Per i periodi di imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta sono riconosciuti i seguenti benefici premiali:
- Esonero dal visto di Conformità per la compensazione dei crediti
- Fino a 70.000 euro annui relativamente all’IVA
- Fino a 50.000 euro relativamente alle imposte dirette e Irap
- Preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
- Anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza dei termini di accertamento
- Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito accertabile non ecceda i due terzi del reddito dichiarato.
La cessazione del Concordato
Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo di imposta in cui:
- Il contribuente modifica l’attività svolta
- Cessa l’attività
- Il concordato cessa di produrre effettivi:
- A seguito di accertamento nei periodi di imposta oggetto di concordato o in quello precedente da cui risulta l’esistenza di attività non dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati
- Modifica o integrazione del Mod. Redditi di dati che determinano una quantificazione diversa dei redditi
Esistenza di debiti tributari di importo superiore a 5.000 euro - Omissione del versamento delle imposte relative al modello redditi/Irap dovute a seguito di adesione al CPB
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