La Legge di Bilancio 2022 ha disposto Un’ulteriore proroga al 31/12/2025 agli investimenti in beni strumentali nuovi «INDUSTRIA 4.0», riducendo le aliquote in modo progressivo nel 2024 e 2025. La proroga non interessa gli investimenti in beni strumentali ordinari. Non sono intervenute modifiche ai meccanismi applicativi dell’agevolazione come da C.M. 9/2021 e C.M. 4/2017.
A CHI E’ RIVOLTO
Il credito di imposta beni 4.0 spetta solamente alle IMPRESE (anche STP) che non risultino in liquidazione o soggette a procedure concorsuali. Al contribuente è richiesto inoltre:
- Di essere in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro
- Di essere in regola con i versamenti INPS/INAIL dei lavoratori.
BENI INTERESSATI
L’agevolazione si applica agli investimenti in beni materiali o immateriali strumentali NUOVI, destinati a strutture produttive situate in Italia, individuati nelle tabelle dell’All. A L.232/2016:
- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati
- Sistemi per l’assicurazione della qualità e sostenibilità
- Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0
BENI ESCLUSI
Sono espressamente esclusi:
- Fabbricati
- Veicoli
- Beni ai quali si applica un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
CALCOLO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il bonus è calcolato applicando al costo fiscalmente rilevante un coefficiente a scaglioni.
UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA
I Crediti di imposta sono fruibili:
- In compensazione orizzontale nel modello F24
- Dall’anno di avvenuta interconnessione del bene materiale
- In 3 quote annuali di pari importo
- Senza limiti di utilizzo annuale (l’eventuale quota non utilizzata può essere recuperata nei periodi successivi)
La Maturazione del credito è collegata alla data di effettuazione dell’investimento (consegna, Collaudo). La Fruizione del credito di imposta è collegato all’interconnessione del bene.
LE ATTESTAZIONI NECESSARIE
Sono richiesti i seguenti adempimenti documentali:
COMUNICAZIONE AL MISE da effettuare tramite PEC ai soli fini statistici
ANNOTAZIONE IN FATTURA – i documenti d’acquisto devono riportare le seguenti annotazioni :
- «acquisto rilevante ai fini del credito di imposta ex art.1, co.44 L. 234/2021»
- «acquisto rilevante ai fini del credito di imposta ex. Art. 1, co. Da 1051 a 1063 L 178/2020»
- LA FATTURA sprovvista di tale dicitura può essere regolarizzata apponendo sull’originale del documento con scrittura indelebile (anche con timbro) i precedenti riferimenti di legge.