Se sei una professionista, una agente di commercio o una mediatrice, c’è una data che non puoi permetterti di dimenticare: il 30 aprile 2026. Da quest’anno, infatti, il termine per la trasmissione telematica della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo abituale — arti e professioni — e alle provvigioni percepite per attività non occasionali nell’ambito di rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale e procacciamento d’affari, è stato spostato dal 31 marzo al 30 aprile. Un mese in più, dunque, ma anche un appuntamento fiscale in più da tenere ben presente in agenda.
Cosa non cambia
Per il modello CU relativo ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non abituale e ai redditi diversi, la scadenza rimane fissata al 15 marzo. Nessuna novità nemmeno per le certificazioni che riguardano redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata: in questo caso il termine è il 31 ottobre, che nel 2026 slitta al 2 novembre in quanto il 31 cade di sabato.
Le sanzioni in caso di ritardo o omissione
Trasmettere la CU in ritardo — o non trasmetterla affatto — comporta una sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione, fino a un massimo complessivo di 50.000 euro a carico del sostituto d’imposta. Tuttavia, se ci si accorge dell’errore in tempo e si invia una certificazione sostitutiva corretta prima della scadenza, non viene applicata alcuna sanzione. Se invece la trasmissione corretta avviene tra il sesto e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza, la sanzione si riduce a un terzo, pari a 33,33 euro per certificazione, con un massimo di 200.000 euro. Oltre i sessanta giorni, si torna alla misura piena di 100 euro. In ogni caso, è sempre possibile ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare la propria posizione.
Le ritenute sul lavoro autonomo
Per i compensi di lavoro autonomo, la ritenuta d’acconto IRPEF è pari al 20% e si applica sull’importo imponibile al netto dei contributi versati alla cassa di previdenza professionale. Fa eccezione la maggiorazione del 4% addebitata in parcella da chi è iscritto alla Gestione Separata INPS: questa quota è soggetta a ritenuta IRPEF. I rimborsi di spese anticipate per conto del cliente — come l’imposta di registro, i diritti CCIAA o i valori bollati — non sono invece soggetti a ritenuta e vanno indicati con il codice “22”. Gli addebiti forfettari di spese, al contrario, sono soggetti a ritenuta.
Le provvigioni: come funzionano le ritenute
Per agenti, commissionarie, mediatrici, rappresentanti di commercio e procaciatrici d’affari, la ritenuta del 23% si applica in misura differente a seconda che ci si avvalga o meno di collaboratori. Chi lavora in autonomia, senza collaboratori, applica la ritenuta sul 50% della provvigione. Chi invece si avvale di collaboratori, la applica sul 20%. Le provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio vanno indicate con il codice “V”, mentre il codice “V2” è riservato ai redditi derivanti da prestazioni non esercitate abitualmente. Il contributo ENASARCO non va indicato nella certificazione. Ai fini della dichiarazione dei redditi, l’intera provvigione va considerata nel suo ammontare, indipendentemente dalla percentuale su cui è stata operata la ritenuta.
Esonero per le titolari di partita IVA forfetaria
Una semplificazione importante riguarda le professioniste e le lavoratrici autonome in regime forfetario o in regime di vantaggio: dal 2024, in virtù del decreto legislativo n. 1/2024, non sussiste più l’obbligo di rilasciare e trasmettere il modello CU per i compensi corrisposti a chi opera in questi regimi fiscali agevolati. L’esonero non si applica, tuttavia, ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale a tempo determinato e ai medici pediatri di libera scelta in regime forfetario, i cui compensi restano soggetti a ritenuta d’acconto e vanno indicati con il codice “24”.
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