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ASSOCIAZIONI. LEGGE DI BILANCIO 2021

Legge di Bilancio 2021 Nuova disciplina per le associazioni 

La legge di bilancio 2021 prevede l’abrogazione dell’art. 4 del DPR 633/72 che definisce quali attività si considerano commerciali ai fini iva e quali no. Tale articolo difatti è la base normativa per eccellenza ai fini fiscali per le associazioni e gli enti non commerciali, all’interno della quale è possibile consultare le condizioni necessarie affinché si possano considerare tali enti esclusi dalla disciplina iva.

La Manovra 2021 con l’abrogazione dell’art. 4 del DPR 633/72 vuole andare incontro a quanto predisposto dalle direttive europee e contrastare la procedura di infrazione n. 2008-2010, portata avanti dall’Unione Europea nei confronti del nostro Stato, all’interno della quale veniva contestata la modalità di recepimento della soggettività passiva nell’art. 4 del D.P.R. IVA.

Gli enti non commerciali, se fosse effettivamente confermata tale modifica, non risulterebbero più esclusi dalla disciplina iva ma potrebbero, al rispetto di determinate condizioni godere dell’esenzione.

La nuova disciplina iva per le associazioni alle porte con al Legge di Bilancio 2021: l’esenzione

La novità che potrebbe cambiare la disciplina iva delle associazioni nasce in realtà con l’intento di abbracciare la normativa prevista dalla direttiva 2006/112CE, all’interno della quale, al capo II “esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico” all’art. 132 sono elencate le attività e gli enti per i quali è prevista l’esenzione dall’applicazione dell’iva.

Tale articolo rappresenta infatti il fulcro massimo interpretativo del nuovo volere legislativo, in quanto l’abrogazione dell’art. 4 del DPR 633/72 in favore del rispetto dell’art. 132 della direttiva CE 2006/112condurrà le associazioni ad un passaggio dall’esclusione all’esenzione dell’applicazione iva, una semplice parola che rivoluzionerà completamente l’organizzazione di tali enti.

L’esclusione dalla disciplina iva permetteva difatti alle associazioni di poter svolgere la loro attività considerata “istituzionale” ed in favore degli associati, utilizzando il codice fiscale e senza dotarsi obbligatoriamente della partita iva, se non nei casi in cui essa non fosse decisa ad effettuare anche attività definibile commerciale.

Non avendo più la possibilità di essere escluse dalla disciplina iva, le associazioni dovranno compiere una serie di adempimenti, di cui fino ad ora risultavano esonerate.

Nuova disciplina per le associazioni: PARTITA IVA obbligatoria, l’esenzione e gli adempimenti correlati

Nel caso in cui fosse confermata l’abrogazione dell’art. 4 del DPR 633/72 gli enti non commerciali avrebbero l’obbligo a partire dal 1 gennaio 2021, di effettuare i seguenti adempimenti:

  • aprire la partita iva;
  • emettere fatture anche agli associati;
  • registrazione delle fatture di acquisto ed emesse;

I corrispettivi incassati dai soci andrebbero a concorrere a formare il volume d’affari.

Gli enti non commerciali dovrebbero quindi a partire dal prossimo anno seguire le stesse norme fiscali previste per tutti gli altri agenti economici senza più potersi sottrarre a nessun adempimento formale.

La possibilità di esenzione dell’iva

Se per quanto attiene la formalità della nuova disposizione, essa non prevedrà sconti per nessun tipo di ente, va detto che però l’applicazione dell’iva potrà risultare ancora esente, nel caso in cui le associazioni considerate rispettino i requisiti previsti dall’art. 132.

La lettera l) dell’art. 132 della direttiva 2006/112CE prevede che si considerano esenti da iva “le prestazioni di servizi e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate nei confronti dei propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da organismi senza fini di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purché tale esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza”.

Da tale assunto è facile quindi desumere che le associazioni nell’ambito dell’esercizio di attività istituzionale di pubblico interesse, condotta senza creare distorsioni di concorrenza nei confronti degli agenti che esercitano attività similare in forma però commerciale, possono essere esenti dall’applicazione dell’iva.

Questo significa cioè che formalmente saranno obbligate a detenere partita iva, ad emettere fattura e tenere le registrazioni previste ma senza applicare l’iva.

Un’altra importante precisazione che deve essere fatta in questa sede è che tale normativa, contenuta nella direttiva europea 2006/112 parla di associazioni, nominando anche alcune categorie che la riforma del terzo settore ha eliminato dalla normativa italiana, comprendendo invece anche loro all’interno della nuova disciplina fiscale. Non si tratta quindi solo delle nuove forme di ETS previste dal codice del terzo settore ma la nuova disciplina interessa tutte le associazioni, anche quelle configurate con le forme previste dalla normativa precedente al d.lgs 117/2017.

Uno specifico riferimento all’attività delle associazioni culturali si evince proprio alla lettera n) dell’art. 132 dove si sottolinea l’esenzione dall’applicazione dell’ iva per “talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato”.

L’attività di raccolta fondi potrà essere un’ulteriore casistica meritevole di approfondimento in quanto anche essa potrà essere soggetta ad esenzione iva nel caso in cui, come scritto all’interno della lettera o) dell’art. 132 si tratti di “prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dagli enti o dagli organismi le cui operazioni sono esenti a norma delle lettere b), g), h), i), l), m) e n) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzate a loro esclusivo profitto, purché l’esenzione non sia tale da provocare distorsioni della concorrenza”.

La disciplina iva per le ASD e le SSD

Diversa previsione è invece stata emanata per gli enti non commercialiche svolgono attività sportiva non dilettantistica.

La lettera m) dell’art. 132 della direttiva 2006/112CE espone infatti che l’esenzione iva è riconosciuta a “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”.

Tale assunto sarebbe, però, riconducibile alle sole ASD quindi associazioni sportive dilettantistiche e non consentirebbe quindi anche alle SSD di usufruirne.

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