Il seguente articolo e’ destinato a tutte le Imprenditrici che desiderino assumere collaboratrici e alle Donne in cerca di nuovo impiego
Nuove agevolazioni per le aziende che assumono lavoratrici svantaggiate. Lo sgravio contributivo è del 100% fino ad un un massimo di 6.000 euro l’anno
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto nuove agevolazioni per assunzioni di Donne lavoratrici.
Si tratta di un bonus di importo fino a 6.000 euro a favore delle aziende che assumono.
Ecco come funziona, a chi spetta, i requisiti e la guida Inps da scaricare con tutte le informazioni.
BONUS ASSUNZIONI DONNE 2021
Tra i nuovi bonus per favorire l’occupazione finanziati dalla Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) rientrano anche nuove agevolazioni per assunzioni di Donne. Consistono nell’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono Donne lavoratrici nel biennio 2021-2022. Dunque i beneficiari hanno diritto ad uno sconto sui contributi dovuti dal datore di lavoro, pari al 100%.
La misura fa parte del pacchetto di incentivi introdotti dal Governo per fronteggiare la crisi economica e il calo dell’occupazione derivate dall’emergenza epidemiologica da covid-19, e dalle misure anti contagio adottate a livello nazionale. In sostanza il beneficio ha lo scopo di favorirel’assunzione di lavoratrici da parte delle aziende. Il bonus assunzioni donne è gestito dall’Inps che, con la Circolare n.32 del 22-02-2021, ha fornito le prime indicazioni operative.
A CHI SPETTA
L’esonero contributivo previsto dal nuovo bonus per assumere Donne può essere concesso per l’assunzione di donne svantaggiate, ovvero che rientrano nelle seguenti categorie:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, indipendentemente dall’età;
- lavoratrici che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, senza limiti di età;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
BENEFICIARI
Possono accedere alle agevolazioni per le assunzioni di donne i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono lavoratrici nel biennio 2021-2022. Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, determinato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Sono compresi i datori di lavoro del settore agricolo e quelli che rientrano nelle seguenti categorie:
- enti pubblici economici;
- Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- enti morali;
- enti ecclesiastici.
ASSUNZIONI INCENTIVABILI
L’agevolazione per le assunzioni di lavoratrici svantaggiate spetta per le seguenti tipologie di rapporti di lavoro:
- assunzioni a tempo determinato;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
- proroghe di rapporti di lavoro a tempo determinato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, o a scopo di somministrazione. Sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente, occasionale e domestico, e i rapporti di apprendistato.
AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI DONNE IMPORTO
L’incentivo per assunzioni di donne prevede la decontribuzione totale, cioè del 100%, dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro. Il beneficio viene concesso fino ad un massimo di 6.000 euro l’anno.
DURATA DEL BENEFICIO
Il periodo agevolato con il bonus assunzioni donne è fruibile per un periodo di:
- 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato o di proroga di rapporto a termine;
- 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato
DATORI DI LAVORO ESCLUSI
Sono esclusi dal beneficio:
- le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le Università;
- gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
CUMULABILITA’ DELL’INCENTIVO
Le agevolazioni per le aziende che assumono lavoratrici sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento che non prevedono un divieto di cumulo con altri benefici, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Ad esempio il beneficio non è cumulabile con il bonus lavoro giovani, in quanto questa misura non può essere cumulata con altri esoneri.
RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE BILANCIO (Pdf 4,04Mb) – legge 30 dicembre 2020, n. 178,art.1, commi 16, 17 e 18.
CIRCOLARE INPS n. 32 (Pdf 234Kb) del 22-02-2021 (guida operativa Inps).
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