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La Finanziaria 2023 in pillole: le principali novità

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 197/2022 Finanziaria 2023 contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale in vigore dal 01/01/2023. Eccole!

CREDITO DI IMPOSTA ENEGETICI 1 TRIMESTRE 2023

Sono riproposti anche per il 1° trimestre 2023 i crediti d’imposta già previsti nel 2022 a favore:

a) delle imprese energivore e non energivore (quest’ultime ove dotate di un contatore con potenza disponibile pari o superiore a 4.5 kW):

• nella misura del 45% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

• a condizione che il costo medio per kWh di detta componente riferita al 4° trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi) abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al 4° trimestre 2019 (anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa)

b) delle imprese gasivore e non gasivore:

• nella misura del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel 1° trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici

• purchè la media dei prezzi di riferimento del MI-GAS del 4° trimestre 2022 subisca un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del 4° trimestre 2019 (condizione ormai verificata, considerati i pochi giorni dalla conclusione del 4° trimestre 2022).

Imprese non energivore/non gasivore – Richiesta al fornitore: se il fornitore (di energia elettrica/gas) non è cambiato tra il 4° trimestre 2022 ed il 1° trimestre 2023 rispetto al fornitore nel 4° trim. 2019, l’impresa non energivora/non gasivora può richiedere al citato fornitore l’ammontare del credito d’imposta spettante per il 1° trimestre 2023 (e, per le imprese non energivore, il conteggio dell’incremento di costo della componente energetica per kWh); il fornitore dovrà rispondere entro il 30/05/2023 (60gg dal termine del 1* trimestre).

PROROGA AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

L’art. 64, co. da 6 a 11, DL n. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”) ha disposto:

• l’esonero da imposta di registro e ipocatastali per gli atti traslativi della proprietà (o altro diritto reale) di unità abitative (non “di lusso”) in presenza dei requisiti “prima casa” (in caso di atto soggetto ad Iva spetta un credito d’imposta di pari importo)

• stipulati dal 26/05/2021 fino al 31/12/2022

• a favore dei giovani aventi i seguenti requisiti:

anagrafico: non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato

economico: avere un ISEE non superiore a € 40.000 annui.

Ora l’agevolazione trova applicazione per gli atti stipulati fino al 31.12.2023

DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A/B

É (re) introdotta una detrazione dall’IRPEF:

pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di IVA, da ripartire in 10 quote annuali (nel periodo d’imposta del pagamento e nei 9 periodi d’imposta successivi)

• sull’acquisto effettuato dal 1/01/2023 al 31/12/2023

• di unità abitative di classe energetica A o B cedute dall’impresa che le ha costruite (o ristrutturate – CM 7/2017) in proprio, nonché da OICR immobiliari.

TREGUA FISCALE

Le disposizioni in materia di c.d. “tregua fiscale” aventi ad oggetto:

• la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni;

• la regolarizzazione delle irregolarità formali;

• il “ravvedimento speciale” delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti;

• la definizione agevolata degli atti di accertamento;

• alcune misure finalizzate alla chiusura delle controversie tributarie (definizione / conciliazione giudiziale delle liti pendenti, rinuncia alle liti in Cassazione);

• la regolarizzazione dell’omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitori;

• la riproposizione di misure in materia di riscossione, con lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015 e la c.d. “rottamazione-quater” delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022 verranno analizzate nel dettaglio in specifica circolare di prossima pubblicazione.

BONUS MOBILI

Relativamente al c.d. “bonus mobili” è stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una spesa massima di € 8.000 per il 2023 (in precedenza € 5.000) e a € 5.000 per il 2024 (come già previsto dalla Finanziaria 2022).

LIMITE UTILIZZO CONTANTE

È confermato che dall’1.1.2023 è aumentato a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI

É stato prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine entro il quale è consentita l’effettuazione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 per i quali la “prenotazione” (accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo d’acquisto) è intervenuta entro il 31.12.2022, al fine di beneficiare del riconoscimento del credito d’imposta nella misura del 40% (per gli investimenti fino a € 2,5 milioni).

BONUS PSICOLOGO

É stato previsto che il c.d. “bonus psicologo” spetta:

a partire dal 2023 nella misura massima di € 1.500 (in precedenza € 600 per persona) ed è parametrato al valore ISEE;

• nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni a decorrere dal 2024.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

È confermata la disposizione diretta a incrementare a decorrere dall’1.1.2023 del 50% la maggiorazione mensile riconosciuta nell’ambito dell’assegno unico universale per ciascun figlio di età inferiore a un anno. L’incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con 3 / più figli per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni, con ISEE fino a € 40.000.


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